La Corte dei Conti del Piemonte ha enunciato il principio che “il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio”.
Questo principio rende impossibile per i Comuni contribuire, come generalmente avvenuto, alle spese sostenute dalle famiglie, con varie modalità, collegate in particolare al reddito o alla composizione del nucleo familiare.
La nostra Presidente Maria Rosa Pavanello ha preso carta e penna e coadiuvata dal nostro Direttore ha manifestato tutte le perplessità espresse nell' ultimo Direttivo sottolineando che "Secondo il citato parere della Corte dei Conti, il servizio di trasporto scolastico va infatti inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, così che la quota di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l’erogazione del servizio."
Tale interpretazione preoccupa tutti i nostri Sindaci i quali si vedono ad imporre oneri aggiuntivi alle famiglie.
La Presidente ha sottolineato che "I Comuni sarebbero invece legittimati a coprire parzialmente i costi del servizio, se il trasporto scolastico fosse classificato “servizio pubblico a domanda individuale” ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983 n. 131, secondo la richiamata disposizione “Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale”.
Con D. M. 31 dicembre 1983, successivamente modificato con D. M. 1 luglio 2002 e con D. M. 16 maggio 2006, è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale, che comprende, ad esempio gli asili nido e le mense scolastiche, ma non comprende il trasporto scolastico.
Al fine di poter continuare ad erogare un servizio essenziale per le famiglie, con il parziale sostegno finanziario dei Comuni, e senza quindi dover gravare ulteriormente sulle famiglie, è stato inviato un accorato appello al sig. Ministro e al Governo affinché si provveda all’integrazione dell’elenco approvato con il D. M. 31 dicembre 1983, con l’inserimento del trasporto scolastico, o ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per dare soluzione alla problematica evidenziata.
Attendiamo con rapidità la risposta prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.
Questo principio rende impossibile per i Comuni contribuire, come generalmente avvenuto, alle spese sostenute dalle famiglie, con varie modalità, collegate in particolare al reddito o alla composizione del nucleo familiare.
La nostra Presidente Maria Rosa Pavanello ha preso carta e penna e coadiuvata dal nostro Direttore ha manifestato tutte le perplessità espresse nell' ultimo Direttivo sottolineando che "Secondo il citato parere della Corte dei Conti, il servizio di trasporto scolastico va infatti inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, così che la quota di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l’erogazione del servizio."
Tale interpretazione preoccupa tutti i nostri Sindaci i quali si vedono ad imporre oneri aggiuntivi alle famiglie.
La Presidente ha sottolineato che "I Comuni sarebbero invece legittimati a coprire parzialmente i costi del servizio, se il trasporto scolastico fosse classificato “servizio pubblico a domanda individuale” ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983 n. 131, secondo la richiamata disposizione “Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale”.
Con D. M. 31 dicembre 1983, successivamente modificato con D. M. 1 luglio 2002 e con D. M. 16 maggio 2006, è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale, che comprende, ad esempio gli asili nido e le mense scolastiche, ma non comprende il trasporto scolastico.
Al fine di poter continuare ad erogare un servizio essenziale per le famiglie, con il parziale sostegno finanziario dei Comuni, e senza quindi dover gravare ulteriormente sulle famiglie, è stato inviato un accorato appello al sig. Ministro e al Governo affinché si provveda all’integrazione dell’elenco approvato con il D. M. 31 dicembre 1983, con l’inserimento del trasporto scolastico, o ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per dare soluzione alla problematica evidenziata.
Attendiamo con rapidità la risposta prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.
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